Il Preposto di Vincenzo Catino
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati. L’art. 19 dello stesso Testo Unico indica che è una persona che, a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti esplicitamente indicati nell’art. 19 medesimo.
Il testo unico affida alle istituzioni scolastiche un doppio compito, quello di assicurare le condizioni strutturali di sicurezza e quello di fornire agli allievi adeguati percorsi formativi, riconoscendo in quest’ultimo la capacità di garantire un efficace sistema di gestione della sicurezza.
La figura del preposto nella scuola trova collocazione funzionale in quello che possiamo definire “sistema partecipato” della sicurezza, ma non trova riscontro chiaro ed inequivocabile nel Dlgs 81/08 che, come tutti sappiamo, si rivolge maggiormente al settore privato-industriale.
Il preposto, di conseguenza, è il terzo responsabile nell’ambito della organizzazione dell’azienda, il secondo responsabile nella scuola giacché il ruolo di dirigente scolastico coincide con quella di datore di lavoro; tra i suoi obblighi, infatti, è indicato che deve “segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.
Prendiamo ad esempio alcuni ambienti di lavoro nella scuola.
L’ufficio di segreteria
Il preposto è facilmente individuabile nel DSGA in quanto esercita il suo ruolo su “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici”; a lui vanno affidati i seguenti compiti:
“addestrare” i dipendenti all’uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
sviluppare nei sottoposti comportamenti di autotutela della salute;
promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
informare i sottoposti sugli obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie;
curare l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione all’ufficio” .
Il laboratorio
In questo caso possono essere individuati due tipologie di preposto:
insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori
tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio
Nel primo caso i compiti degli insegnanti possono essere:
“addestrare” gli allievi all’uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;
promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori; segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all’interno dei laboratori;
effettuare la conduzione, l’ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)”
La palestra
Anche in questo caso è facile individuare il preposto nell’insegnante di scienze motorie che esercita il proprio ruolo sugli studenti che frequentano la palestra.
I suoi compiti potranno essere:
“addestrare” gli allievi all’uso di attrezzi ginnici;
promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai quali le palestre sono assimilabili);
informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza propria e altrui (Codice Civile);
segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all’interno dei locali;
curare l’ordinaria manutenzione e la riparazione di attrezzi ginnici in dotazione alle palestre;
Infine, alcuni esempi di regolamento sull’utilizzo in sicurezza di alcuni laboratori quali, il laboratorio multimediale, il laboratorio di chimica, il laboratorio di fisica, il laboratorio di lingue.
Da questi esempi si può trarre una ragionevole conseguenza; pur non essendo espressamente previsto nel testo normativo, nella scuola rivestono la funzione di preposto i DSGA nei confronti del personale ATA, i docenti nei confronti dei propri alunni. A questi, si devono aggiungere i collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti negli edifici scolastici e i responsabili di plesso o sezione staccata con specifico incarico.
Molti contestano tale affermazione sostenendo che gli insegnanti – “maestra” di infanzia o primaria o delle “medie” – non avendo davanti a sé alunni LAVORATORI, non può essere individuato PREPOSTO semmai è e resta un PRECETTORE (art. 2048 c.c.) con tutte le responsabilità inerenti ma diverse da quelle di un PREPOSTO.
Una risposta chiara a questa come ad altre specifiche questioni della scuola potrebbe darla il decreto ancora non emanato o, quantomeno, la circolare applicativa del medesimo decreto.
Appare utile infine ricordare che l’incarico attribuito ai preposti non esonera il dirigente dalle responsabilità relative alla culpa in eligendo e culpa in vigilando, nel caso in cui non si rispetti il criterio di scelta relativo al possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni oggetto dell’incarico.
Vincenzo Catino