Art. 39
Manutenzione degli edifici scolastici
- Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
- Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.
- Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredita’, legati e donazioni.
- Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.
L’Art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica), invece, recitava:
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). – (Omissis).
- Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate.
E’ evidente che le responsabilità in capo alle scuole, dunque ai Dirigenti scolastici, aumenteranno.
Ci si stupisce ancora di più se si va a leggere il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al Regolamento di Modifica del DM 44/2001 del 20 Settembre 2017.
Art. 39 (Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 2. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 3. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso. |
Comma 2. Proponiamo di inserire al comma 2 dopo “competente” la frase: “previa delega dell’ente competente con relativa copertura finanziaria “.
Comma 3. Si propone di togliere “all’affidamento di” e sostituire con “ad interventi”. Dopo “le istituzioni scolastiche” sostituire tutto il comma con: ”possono anticipare fondi necessari all’affidamento di lavori urgenti e indifferibili, nel caso di mancato intervento dell’ente locale, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, anche ai fini del rimborso e in quanto di sua competenza.” |
Il Consiglio Superiore aveva espresso parere favorevole a condizione che venissero recepiti i suggerimenti di modifica proposti. Non soltanto non sono state recepite le modifiche, ma il testo del Regolamento è stato variato. Per rendersene conto basta leggere i due documenti comparandoli e le note del Consiglio Superiore. Ed è evidente in che direzione va la variazione del testo e il non accoglimento delle proposte di modifica.
Le domande che seguono alla lettura sono molte: a quali fondi che le scuole dovrebbero anticipare si fa riferimento? Quelli per la didattica? Quelli del contributo volontario versato dai genitori? A quali? Le scuole hanno ben pochi fondi disponibili, neppure sufficienti alle necessità didattiche e di funzionamento. E se le scuole non avranno la possibilità economica per procedere ai lavori? Di chi sarà la responsabilità del mancato intervento? E se le scuole riuscissero a trovare la cifra (ipotizzando un intervento economicamente circoscritto) dai fondi per la didattica, è giusto che questi fondi vengano utilizzati per intervenire sull’edificio e che la didattica perda le poche risorse che ha? Questo Regolamento non sposta la responsabilità sui Dirigenti Scolastici, dando modo così agli Enti locali di avere altri strumenti normativi per non intervenire? Gli edifici scolastici, già malridotti, con questo Regolamento che fine faranno? L’emergenza scuole, dunque, ha prodotto questo: che le scuole anrticipino fondi inesistenti? Non ha portato a un intervento sugli enti locali, proprietari degli immobili, ma sui dirigenti scolastici e senza neppure fondi appositi? È questo il modo per garantire che i lavori necessari vengano effettuati o per spostare le responsabilità? E nelle aule dei tribunali, durante giudizi successivi ad eventi legati agli edifici scolastici, chi sarà a soccombere?
Cui prodest?