Cultura della sicurezza – Benessere a scuola

Sicurezza e dati delle scuole. A chi le responsabilità?

Sicurezza e dati delle scuole. A chi le responsabilità?

di Mariolina Frisella  – Dirigente Scolastico

Sono accaduti e continuano ad accadere negli ambienti scolastici innumerevoli incidenti, spesso anche molto gravi. Le cronache infortunistiche e giudiziarie ne danno prova.

Si ripropongono dunque i corposi temi di carattere tecnico e legislativo, a garanzia del ben-essere di studenti, famiglie ed operatori scolastici, collaboratori ed esperti perché la sicurezza nelle scuole sia quella condizione “sine cura”, che non generi preoccupazione e diminuisca o annulli la possibilità di infortuni o incidenti. Si tratta di porre in essere azioni preventive, manutentive, di verifica e controlli ed organizzative adeguate.

Se ogni istituto scolastico deve registrare lo stato di massima assenza di rischi strutturali ed impiantistici, attraverso l’attenta conoscenza tecnica della messa a norma e la sistematica verifica scientifica a prevenzione, le condizioni rilevate presentano altra dimensione, pur in presenza di norme che già da tempo dettano indicazioni in tale direzione. Tra queste il DPR 547/1955 (sicurezza sul lavoro), il DPR 303/1956 (igiene sul lavoro), il D.lgs. 626/94 (organizzazione della sicurezza), inglobati nel più recente D.Lgs.81/2008, integrato e corretto dal Decreto correttivo D.Lgs.106/09. Con l’ISPESL prima e poi con l’INAIL (L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010) sono state svolte attività di diffusione delle linee guida per l’adozione di misure di prevenzione e protezione.

Nonostante tutti i dettati legislativi, pur coltivata la “ratio” della sicurezza, in tanti anni trascorsi non si sono garantite le soluzioni necessarie al superamento delle gravi criticità. Sono tanti i rischi,  sia che si tratti di aule, laboratori, locali per esercitazioni uffici, cucine, mense, gabinetti, scale e sotto-scale, griglie, tetti  e sottotetti, palestre, cortili, scantinati, depositi, spazi esterni allo stesso edificio scolastico forse anche al di là dei cancelli che lo delimitano, o che si ponga l’attenzione ai requisiti e all’utilizzo delle strutture, di arredi, di strumenti tecnici e tecnologi, di materiali e prodotti, o che si tratti di verifica di adeguata illuminazione naturale ed esposizione, di impianti termici, elettrici, idrici, di gas, di ventilazione, di inquinamenti ambientali e di fornitura di servizi medici,  o di stato di manutenzione della struttura, ordinaria e straordinaria. Rischi biologici, chimici, acustici, microclima, comfort microclimatico!

La sicurezza, che nel singolo evento sembra limitarsi ad una più semplificabile circostanza, in realtà è una scatola all’interno della quale coesistono altri contenitori riconducibili a comportamenti amministrativi ed altrettante responsabilità civili e penali, il cui addebito non è chiaro. Infatti, nelle more dell’efficacia pur tardiva delle suddette leggi, l’attenzione viene distratta, confusa tra le dimensioni organizzative del servizio scolastico, compito della scuola e del dirigente “datore di lavoro”, la cui identificazione in tal senso è da ridiscutere mancando i requisiti individuati dalla stessa norma.

Mentre in commissione i parlamentari trattano di soluzioni politiche ed amministrative e di modifiche al D.lgs.81 del 2008, si protrae ulteriormente il tempo dei chiarimenti sulle responsabilità legate alla sicurezza negli edifici scolastici.  Non si può non rilevare nel percorso normativo che il D.L. 626/94 risale a 24 anni fa ed è datata 1999 la legge 265 nel cui art. 15 “(Interventi nel settore della pubblica istruzione) si legge:

  1. Gli interventi previsti dall’articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall’articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti. 2. I soggetti o gli enti di cui al comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
  2. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l’utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292, emanato ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.”

Dai dati che seguono è del tutto evidente che quanto previsto dalla norma non è stato rispettato.

Rimane vivo il tema di fondo: quali sono le certezze di sicurezza se non ci si trova garantiti dalle condizioni della struttura, di messa a norma degli edifici scolastici, anche con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli arredi, dei fattori ambientali e climatici?

La domanda è: quali sono le condizioni di fronte alle quali si trova il dirigente pro-tempore della scuola, nell’attualità delle norme?

Dello stato delle scuole italiane trattano i dati di fonti autorevoli: MIUR, Protezione Civile, INAIL, Cittadinanzattiva, Impararesicuri, Legambiente, Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

  • Stando alla rilevazione dall’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, diffusa dal MIUR nel gennaio 2017, sono 408 gli edifici scolastici pubblici, 370.507 classi per 7.816.408 studenti. La metà degli edifici scolastici italiani sono vecchi a fronte di 1.900 cantieri aperti nel 2014, arrivati a 4.780 nel 2015, 6.200 nel 2016, oggi 7.238. Di questi 5.659 sono stati conclusi e 780 dovrebbero chiudersi entro l’anno. Rimangono tutte le altre criticità.
  • Dai reports di Protezione Civile risulta che su 42.000 strutture scolastiche di ogni ordine e grado, 28.000 non sono a norma. Dunque rischi gravi in più della metà degli edifici. A ciò si aggiunga che il 57% degli edifici scolastici (24.000 sui 42.000) risultano privi del Certificato di Prevenzione Incendi o Visto di Conformità.

Non è da poco se si pensa che vengono disattesi la normativa vigente e conseguentemente i precisi obblighi attinenti la morfologia dell’edificio, le condizioni ambientali e di salubrità della zona in cui è allocata la scuola, l’illuminazione, la ventilazione, il micro clima, la protezione dal rumore, il dimensionamento, la facilità di mobilità, le caratteristiche dei percorsi, delle aule, delle scale e dei gradini, delle aree ad altro uso, dei servizi igienici, degli spazi per l’educazione fisica, degli arredi, degli impianti termici, elettrici, di gas, di scarichi di materiali speciali (si pensi agli istituti superiori con laboratori specifici).

Per quanto il rischio da “amianto” nelle scuole italiane sia storicoi dati registrano che ancora 350.000 studenti e 50.000 lavoratori della Scuola sono esposti a tale rischio perché ci sarebbero 2.400 edifici Scolastici  con presenza di materiali in amianto (cassoni idrici in disuso, la pavimentazione in vinilamianto presente in aule, corridoi, mense e palestre e le coperture in cemento amianto ma anche tubi, caldaie, serbatoi, condutture, canne fumarie soprattutto in edifici costruiti prima degli anni ’80.)

  • Stando all’INAIL sarebbero a rischio-salute il 15% delle Scuole monitorate al livello nazionale. Inoltre, gli edifici scolastici italiani presentano livelli di anidride carbonica, polveri sottili PM2.5, biossido di azoto ed altri inquinanti irritanti che superano i valori stabiliti dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali in materia di inquinamento indoor la cui pericolosità aumenta se bambini e ragazzi, dunque studenti, ed operatori scolastici vengono esposti per 6–8 ore giorno. Insomma saremmo in presenza dei citati rischi biologici, chimici, acustici, da microclima!

D’altronde l’“inquinamento indoor è dovuto a  “cattiva manutenzione” dell’edificio scolastico, a condizioni igienico-sanitarie critiche, ad inquinamento da traffico, a rumore, a protocolli operativi per la pulizia della aule scolastiche e della loro bonifica ambientale, a sostanze chimiche presenti nel mobilio e nelle pareti, a polvere, ad anidride carbonica, tutti fattori scatenanti le malattie respiratorie.

Eppure il D.M. del 12 maggio 2016 avrebbe dovuto registrare l’adeguamento delle scuole a tali norme, con la riproposta di scadenze differenziate per i vari adempimenti, tra i quali: l’adeguamento dell’impianto elettrico; la dotazione di un sistema di allarme; l’installazione di estintori portatili; la segnaletica di sicurezza; i controlli periodici di impianti e presìdi; la larghezza delle uscite per piano; l’adeguamento degli impianti; la dotazione di idranti e impianti fissi di rilevazione ed estinzione degli incendi, il rispetto dell’affollamento massimo per aula.

A tal proposito perfino nelle assegnazioni delle classi a ciascuna scuola sembra negato il disposto sul massimo affollamento che l’art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 fissa in 26 persone/aula. La formazione delle classi è solo proposta dal dirigente, ma l’autorizzazione è data dai competenti uffici delle USR che potrebbero modificarne la proposta, passaggio amministrativo poco rilevato per quanto giuridicamente molto significativo.

  • I reports di Cittadinanzattiva (organizzazione che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni ed il sostegno alle persone in condizioni di debolezza) puntano l’attenzione sui danni provocati alle strutture da infiltrazioni acqua, “percolazioni” che indeboliscono pareti e tetti e ponendo seri rischio in prossimità di impianti elettrici lungo i muri perimetrali, danno luogo a reazioni chimiche, producono muffe e funghi. Cittadinanzattiva pone l’accento sui frequenti rinvii di intervento che rendono ancora più gravi le condizioni.

Viene confermato che le scuole invecchiano e degradano.

  • Il report 2017 di “Impararesicuri” registra che solo il 3% delle scuole italiane è in ottimo stato, il resto presenta criticità di varia natura ed  il  25% delle scuole (una su quattro) ha una manutenzione inadeguata di aule, bagni, palestre e corridoi per cui accadono i distacchi di intonaco e sono presenti muffe ed infiltrazioni; sono state riscontrate anomalie nel 37% delle palestre, nel 30% delle aule, nel 28% dei corridoi, nel 24% dei bagni.
  • Dal report di Legambiente, interpellate le amministrazioni comunali di 103 capoluoghi di provincia su un campione di più di seimila edifici scolastici, emerge che 13 scuole su 100 non hanno un sistema antincendio; e il 10% delle altre non effettua le periodiche verifiche sugli impianti. Il 32% si trova a meno di un km da una fonte d’inquinamento (aree industriali, aeroporto, elettrodotti, discariche o antenne per l’emittenza radio-televisiva).
  • 15 edifici su 100, il 14,9%, sono a rischio amianto ed incombe il grave dato dell’inadempienza delle amministrazioni comunali cui spetterebbero gli interventi di adeguamento. Un quarto degli istituti richiede interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Il 15% degli istituti è privo di palestre.

Il dato preoccupante attiene proprio la rilevazione che più del 10% degli edifici in cui è allocata la scuola non è stato pensato per accogliere gli studenti: sono edifici costruiti per tutt’altra funzione, sono conventi, caserme e abitazioni private. Circa il 20% degli studenti può contare su meno di un metro quadrato.

  • La “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, riferendosi particolarmente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha registrato che “la superficialità dei controlli, l’incuria e la trascuratezza della Pubblica Amministrazione insieme a lungaggini burocratiche e confusioni su competenze amministrative”, rimandata per periodi di tempo troppo lunghi, hanno provocato l’aggravarsi del rischio “in spregio a qualsiasi tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori ed il persistente gravissimo pericolo per la salute della popolazione che non può consentire dilazione alcuna da parte delle autorità competenti”.

Gravi parole che pesano e pongono in primo piano le incoerenze tra i dettati legislativi, obbligati, ed i ritardi.

Responsabilità che nel gioco delle parti rimbalzano attraverso deleghe disorientanti, mentre gli incidenti accadono, provocano sofferenze, ansie, ricorsi civili e penali alle autorità preposte, lunghi anni di attese ed incertezze. Ma quanto sono legittimabili le deleghe senza verifiche?

L’intento di dare risposte chiare non solo è urgente ma risponde alla dimensione morale del diritto e dei doveri ed al principio della “effettività” delle mansioni svolte la cui rilevanza è espressa dalla Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 1989, Terranova, secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti” e Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’individuazione dei destinatari dell’obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita”. Più recentemente si è espressa anche  la Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 1995, Monetti.

A ciascuno i propri doveri nell’ambito dei propri poteri.

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